N.108

D.L. n. 123 del 15 settembre 2023 – Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione

Alunni e famiglie Docenti e personale ATA

Oggetto: D.L. n. 123 del 15 settembre 2023 – Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione

 

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l’8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” con la presente

 

SI COMUNICA

 

che l’art. 114 del Testo Unico della Scuola (D.Lgs 297/94) è stato sostituito da una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Si ricorda che, in base all’art. 1 c. 622 della Legge 296/06, “L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. (…) L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, (…)

 

Di seguito le principali norme introdotte nel Decreto Caivano:

 

-           il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge;

-           nelle more dell'attivazione dell'ANIST, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche;

-           il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;

-           il dirigente scolastico invia apposita comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione;

-           nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge;

-           costituisce, in ogni caso, elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;

-           il sindaco in caso di violazione dell’obbligo di istruzione procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, se la persona responsabile dell'adempimento dell’obbligo, precedentemente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. L’art. 331 del ccp stabilisce che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito;

-           analogamente il dirigente scolastico procede ai sensi dell’art. 331 del cpp, in caso di elusione dell’obbligo di istruzione;

-           confermata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa;

-           le nuove si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione;

-           l’attuazione della nuova disciplina sull’obbligo di istruzione è effettuata senza nuovi oneri.

 

Mancato adempimento

La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

 

Elusione dell’obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

 

Abrogazione normativa precedente

Abrogato l’art. 731 del codice penale che prevedeva in caso di omissione, senza giusto motivo, dell'istruzione elementare, l'ammenda fino a euro 30.

 

Si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificarle tempestivamente.

 

I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

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